No, la risposta è semplice. Sono due prodotti completamenti differenti, si diversificano sia sull’infrastruttura, sulla potenza, che sulla tensione e le normative che ne regolano la produzione e utilizzo.
A seconda della destinazione d’uso, le colonnine di ricarica per le auto elettriche hanno una diversa struttura: da quelle a parete, chiamate anche wall-box che vengono installate più frequentemente nei garage e nei parcheggi sotterranei, a quelle a colonna che vengono installate nelle strade e nei luoghi pubblici all’aperto.
Un’altra caratteristica che le differenzia è la potenza espressa in kW, infatti gli impianti più piccoli, hanno una potenza da 3,7 o 7,4 kW, mentre le più potenti arrivano fino a 50 kW. Ovviamente in base alla potenza della ricarica cambia il tempo impiegato per ricaricare l’auto. Se per il box di casa potrebbe bastare una wall-box da 7 kW e immaginare di ricaricare la nostra auto elettrica durante la notte, per una struttura ricettiva come un hotel o ristorante dovremmo già pensare all’installazione di una colonnina da 22 kW così che il nostro cliente possa ricarica durante una pausa pranzo di un paio d’ore.
Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:
Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:
Solitamente all’interno di un garage a uso privato si installano wall-box con potenza fino a 7 kW, perciò la prima verifica che devo effettuare è quella sul mio contatore. Non è necessario avere un contatore dedicato ad uso esclusivo per la wall-box, può essere utilizzato il contatore collegato all’abitazione, però bisognerà verificare la potenza impegnata e disponibile dello stesso. In un’abitazione media si hanno attivi contatori con potenza disponibile di 5 kW, in questo caso sarà necessario richiedere al fornitore di energia elettrica un aumento di potenza, così che si possa ricaricare l’auto e contemporaneamente usare gli elettrodomestici di casa senza che “salti la corrente”.
Innanzitutto occorre informare l’amministratore nell’intenzione di voler installare il punto di ricarica all’interno del proprio box privato. Sarà lo stesso amministratore che verificherà che ci siano i presupposti di sicurezza necessari come previsto dalle norme antincendio. Il collegamento dovrà essere effettuato da un elettricista qualificato che rilascerà la certificazione di l’idoneità dell’impianto. Tale collegamento riguarderà il proprio contatore privato di cui occorre verificare la potenza disponibile.
Ecco una delle domande su cui dobbiamo fare chiarimento partendo dal definire cosa di intende per lavori “trainanti” e lavori “trainati” ammessi per l’accesso all’ Ecobonus 110% nella Legge di Bilancio 2021. Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.
I lavori “trainanti” sono quelli in cui anche facendone uno solo basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:
I lavori “trainati” o aggiuntivi sono invece quelli eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali:
Domanda e risposta riprese dal sito dell’Arera, trovate maggiori approfondimenti al link https://www.arera.it/it/elettricita/veicoli_ele_faq.htm
La risposta è affermativa ad entrambe le domande, a condizione che siano rilasciate le previste autorizzazioni e che sussista un accordo con il Comune per l'utilizzo, da parte del Cliente, degli spazi antistanti la sede del Cliente.
Si evidenzia, tuttavia, che non sussistono ragioni normative o regolatorie che inducano a dover necessariamente installare un contatore dedicato, separando l'alimentazione dei sistemi di ricarica accessibili al pubblico installati da quella degli impianti elettrici già a disposizione del cliente. A riprova di ciò, si invita anche a considerare quanto disposto dell'articolo 4, comma 9, del D.Lgs. 257/2016: a fini di applicazione delle accise, "gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati [...] consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti".
In ogni caso, qualora si decida di separare l'alimentazione dell'edificio e installare un contatore dedicato all'alimentazione dei punti di ricarica, ove la fornitura sia alimentata in bassa tensione, al punto di consegna dedicato si può applicare, ove richiesta, la tariffa BTVE.
E’ un sistema di ricarica che ti permette di gestire differenti funzioni:
Ecco alcuni link con le informazioni necessarie per comprendere meglio in cosa consiste il Superbonus 110%:
Via N. Sauro, 6 20025 Legnano (MI)
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